Con l’ultimo interpello del 2022 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione interpelli ha risposto ad un quesito circa la possibilità per una azienda o ente di nominare più di un RSPP. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

La Commissione interpelli ha risposto ad un quesito circa l’eventuale possibilità per un datore di lavoro di nominare più di un responsabile del dervizio di prevenzione e protezione dei rischi.

La Commissione precisa che il dettato normativo del D.Lgs 81/2008 prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione e si intende costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP); nel caso di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

Non poteva essere meglio sottolineato il concetto di unicità del RSPP e del servizio di prevenzione e protezione.


L’articolo 2, comma 1 lett. T) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Dunque non ogni sede aziendale è un’unità produttiva, ma solo quella che possegga “autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”. Quindi chi è preposto ad una mera sede aziendale, che non sia unità produttiva, non è datore di lavoro, e non può nominare un proprio rspp.

Nel settore pubblico però la situazione è diversa perché il datore di lavoro può essere individuato a partire dalla autonomia decisionale del soggetto designato che non è correlato al concerto di unità produttiva (od organizzativa, come nel settore privato).

È chiaro che esiste un vincolo legale, esplicito nel D.Lgs 81/2008: a un datore di lavoro corrisponde un responsabile del servizio prevenzione e protezione, un solo RSPP per ogni datore di lavoro, e che non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP, mentre potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.