È
stata pubblicata recentemente dalla Provincia di Belluno - Settore
Acque,
Ambiente e Cultura
- Servizio
Ecologia
- la nuova Autorizzazione ambientale n. 65 del 27.07.2023 che va a
revocare e sostituire l'Autorizzazione di carattere “generale”
alle emissioni in atmosfera n° 17/sgra del 14.02.2012, nonché i
provvedimenti di proroga n° 34 del 25/02/2022 e n° 12 del
09/02/2023, precedentemente rilasciati dalla Provincia di Belluno.
La
nuova Autorizzazione rientra sempre tra quelle di carattere
“generale” alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le
attività in deroga, ai sensi dell’art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., ma rispetto alla precedente introduce alcune
novità sia per i nuovi fruitori sia per chi ne è già in possesso.
Tra
le principali novità risultano di particolare rilievo le seguenti:
- Decade
l’obbligo di trasmettere tramite SUAP l’esito dei referti
analitici delle analisi periodiche effettuate ai camini con
l’esclusione delle analisi effettuate a seguito di nuova messa a
regime, le quali dovranno dunque essere trasmesse mediante portale
SUAP. Rimane invece in vigore l’obbligo di comunicare con una
settimana di anticipo data e ora delle analisi periodiche;
-
Entro
il 30 aprile di ogni anno i gestori degli impianti devono comunicare
il quantitativo di tutte le materie prime e prodotti ausiliari
utilizzati nel corso dell’anno solare precedente espressi in scala
giornaliera, mensile e annua;
Si
informa che tale nuova autorizzazione non modifica in alcun modo la
validità delle precedenti e dunque le ditte che sono già in
possesso di regolare autorizzazione non hanno la necessità di
presentare una nuova richiesta di adesione fermo restando che vanno
rispettate le nuove prescrizioni introdotte con la nuova
autorizzazione.
Si
ricorda inoltre che l’autorizzazione ha validità di 15 anni e che
eventuali modifiche effettuate nel corso degli anni (sostanziali e/o
non sostanziali) non hanno effetto sul termine di scadenza suddetto.
In
caso di dubbi o chiarimenti in merito o per approfondimenti
sull’argomento non esitare a contattarci!
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare “tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compreso quindi anche al rischio di danni da calore soprattutto nell’ambito dell’edilizia
e dell’agricoltura.
RISCHI PER LA SALUTE DA ESPOSIZIONE AL CALDO: SINTOMI E LIVELLI DI GRAVITÁ
LIVELLO 1 -
Colpo di sole
Rossore e dolore cutaneo, edema, vescicole, febbre, cefalea. E’ legato all’esposizione diretta al sole
LIVELLO 2 - Colpo di sole Crampi da calore
Spasmi dolorosi alle gambe e all’addome, sudorazione.
LIVELLO 3 - Esaurimento da calore
Abbondante sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso debole, temperatura normale.
LIVELLO 4 - Colpo di calore Temperatura corporea superiore a 40°, pelle secca e calda, polso rapido e respiro frequente, possibile perdita di coscienza.
Abitualmente
per definire il rischio da calore viene considerata la temperatura
relazionata all’umidità ed eventualmente alla ventilazione e
all’irraggiamento.
MISURE
DI PREVENZIONE
Organizzare
innanzitutto il lavoro in modo da minimizzare il rischio:
-
variare l’orario di lavoro per sfruttare le ore meno calde,
programmando i lavori più pesanti
nelle
ore più fresche;
-
effettuare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti;
-
programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al
sole;
-
evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo.
Il
vestiario deve
prevedere abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro; è
sbagliato lavorare a pelle nuda perché il sole può determinare
ustioni e perché la pelle nuda assorbe più calore. E’ importante
anche un leggero copricapo che permetta una sufficiente
ombreggiatura.
Le
pause in
un luogo fresco sono assolutamente necessarie per permettere
all’organismo di
riprendersi.
In alcune situazioni può essere necessario predisporre un luogo
adeguatamente attrezzato.
Rinfrescarsi bagnandosi
con acqua fresca: è importante per disperdere il calore.
L’idratazione è
un fattore è molto importante. E’ necessario bere per introdurre i
liquidi e i sali dispersi con la sudorazione:
L’alimentazione deve
essere povera di grassi, ricca di zuccheri e sali minerali: Preferire
pasti leggeri, facili da digerire, privilegiando la pasta, la frutta
e la verdura e limitando carni e insaccati.
L’informazione dei
lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore è fondamentale perché possano riconoscerli e difendersi, senza
sottovalutare il rischio.
La
sorveglianza sanitaria è
infine è molto importante perché il medico del lavoro aziendale,
valutando lo stato di salute dei lavoratori, può fornire indicazioni
indispensabili per prevenire il rischio da colpo di calore in
relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore.
LA
SINTOMATOLOGIA DA CALORE E IL SOCCORSO
La
"patologia da calore" può evolvere rapidamente, i primi
segnali di pericolo di colpo di calore possono essere poco evidenti e
insidiosi: riconoscerli ed effettuare una diagnosi precoce può
salvare la vita.
I segni premonitori di un iniziale colpo di calore possono includere:
irritabilità, confusione, aggressività, instabilità emotiva,
irrazionalità e un compagno potrebbe notare perdita di lucidità.
Vertigini, affaticamento eccessivo e vomito possono essere ulteriori
sintomi. Tremori e pelle d'oca segnalano una riduzione della
circolazione cutanea, predisponendo ad un veloce aumento della
temperatura. Spesso il soggetto comincia a iperventilare (come fanno
i cani) per ridurre il calore; questo può causare formicolio alle
dita come preludio del collasso. Incoordinazione e mancanza
d'equilibrio sono segni successivi, seguiti dal collasso con perdita
di conoscenza e/o coma. In fase di collasso la temperatura corporea
può raggiungere o superare i 42,2°C.
COSA
FARE:
Chiamare
subito un incaricato di Primo Soccorso e Chiamare
il 118;
Posizionare
il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini,
sul fianco in caso di nausea, mantenendo la persona in assoluto
riposo; slacciare o togliere gli abiti;
Raffreddare
la cute con spugnature di acqua fresca in
particolare su fronte, nuca ed estremità.
Tratto
da:
https://www.puntosicuro.it/valutazione-dei-rischi-C-59/l-obbligo-di-valutazione-del-rischio-da-colpo-di-calore-AR-15097/
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.
Si
ricorda, che con l'entrata in vigore della prima parte della
restrizione n. 74 del REACh, introdotta nell’allegato XVII dal
Regolamento (UE) 2020/1149, che riguarda i prodotti a base di
diisocianati, risulta obbligatorio che gli utilizzatori industriali o
professionali abbiano completato con esito positivo una formazione
sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o
le miscele
ENTRO
il 24 AGOSTO 2023
!
I
diisocianati sono contenuti in molti prodotti chimici, tra i quali
schiume, vernici, pitture, resine bicomponenti, adesivi, sigillanti e
rivestimenti.
Le
attività coinvolte dunque sono molteplici e spaziano dalle
carrozzerie, a molte lavorazioni dell’edilizia, alla produzione di
mobili (in particolare di imbottiti) o di componentistica per
l’automotive.
Tra
i vari obblighi spiccano quelli per il datore di lavoro o lavoratore
autonomo e quelli per il fornitore del prodotto, ovvero:
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve garantire che gli
utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con
esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati
prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
- Il
fornitore deve garantire che il destinatario disponga dei materiali
didattici e abbia accesso ai corsi di formazione nelle lingue
ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le
miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto
della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione,
dell’imballaggio e della progettazione.
Per
ottemperare a questi obblighi, una volta completata la formazione
obbligatoria del livello adeguato alle attività che si andranno a
svolgere, di seguito proponiamo un fac-simile di autocertificazione
utile per autocertificare il possesso dei requisiti formativi
richiesti dal regolamento UE..
Per
qualsiasi dubbio in merito, per effettuare un corso formativo
sull’uso sicuro dei diisocianati e nel caso siate interessati a
ricevere il fac-simile personalizzabile in formato word non esitate a
contattarci all’ indirizzo mail
simone@gestionesicurezz.eu o
allo 0437/937140
Con
la pubblicazione in gazzetta ufficiale del 31 maggio 2023 n. 123 del
decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 4
aprile 2023 n. 59 a partire dal 15 giugno 2023 è entrato in vigore
il nuovo regolamento che disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del
registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Il
regolamento, tra le varie cose, definisce:
- I modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e
scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti
con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e
tenuta degli stessi;
- le
modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti;
- il
funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione
dei dati relativi al registro e al formulario.
Il
regolamento stabilisce anche le tempistiche con le quali i soggetti
obbligati dovranno iscriversi al RENTRI, nello specifico:
- a decorrere dal diciottesimo mese (entro dicembre 2024) per enti o
imprese produttori iniziali di rifiuti speciali con più di 50
dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori
iniziali;
- a
decorrere dal ventiquattresimo (entro giugno 2025) mese per enti o
imprese produttori di rifiuti speciali con più di 10 dipendenti;
- a
decorrere dal trentesimo (entro dicembre 2025) mese per tutti i
restanti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Le
modalità operative e le specifiche del RENTRI verranno rese note con
uno o più decreti direttoriali che dovranno essere emanati entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore.
Ricordiamo che ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi (primari, secondari e Terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale.
Oltre agli imballaggi destinati al consumatore finale, dunque, anche gli imballaggi destinati al B2B devono necessariamente prevedere almeno la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE (ad es. “PET1 o PP5 : Raccolta Plastica”, ALU41 o FE40 : Alluminio e Metallo”), tutte le altre informazioni restano applicabili su base volontaria.
.
Con la nota di chiarimento da parte del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 è stato specificato che, viste le criticità da parte degli operatori del settore sia economicamente che strutturalmente, gli imballaggi neutri in generale e con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati sono esentati dall’apposizione di tale etichettatura direttamente sull’imballaggio.
Tuttavia, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio dovrà essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali.
Per qualsiasi indicazione circa la redazione delle etichette ambientali, il ministero ha pubblicato delle linee guida con tutte le indicazioni sulla loro redazione e le norme UNI a cui fare riferimento.
Con la nota esplicativa n. 162 del 24 gennaio 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fatto chiarezza relativamente al provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008 per l’adozione del provvedimento di sospensione per le Microimprese.
Nonostante ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”, se l’Azienda in oggetto non ottempera agli obblighi di:
- elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
risulta comunque applicabile il provvedimento di sospensione conseguente alle due gravi violazioni di natura prevenzionistica elencate nell'allegato I al Dlgs 81/2008 in quanto l’esclusione comprende solamente l’ipotesi di non regolarità da parte del lavoratore.
Nel caso in cui l’Autorità competente applichi la deroga al provvedimento di sospensione di cui al sopra citato articolo, come chiarito
dalla circ. n. 3/2021, il personale ispettivo dovrà comunque imporre ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art 14 D.lgs. 81/2008, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute del/dei lavoratore/i durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del/dei lavoratore/i sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Con l’ultimo interpello del 2022 in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, la Commissione interpelli ha risposto ad un quesito circa la
possibilità per una azienda o ente di nominare più di un RSPP. A cura
dell’avvocato Rolando Dubini.
La
Commissione interpelli ha risposto ad un quesito circa l’eventuale possibilità
per un datore di lavoro di nominare più di un responsabile del dervizio di prevenzione e protezione dei rischi.
La
Commissione precisa che il dettato normativo del D.Lgs 81/2008 prevede la designazione per ogni azienda o unità
produttiva di un responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di
prevenzione e protezione e si intende costituito quando sono stati nominati il
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli
eventuali addetti (ASPP); nel caso di aziende con più unità produttive, nonché
nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
Non
poteva essere meglio sottolineato il concetto
di unicità del RSPP e del servizio di prevenzione e protezione.
L’articolo
2, comma 1 lett. T) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “«unità produttiva»: stabilimento o
struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,
dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Dunque non ogni sede
aziendale è un’unità produttiva, ma solo quella che possegga “autonomia
finanziaria e tecnico-funzionale”. Quindi chi è preposto ad una mera sede
aziendale, che non sia unità produttiva, non è datore di lavoro, e non può
nominare un proprio rspp.
Nel settore pubblico però la
situazione è diversa perché il datore di lavoro può essere individuato a
partire dalla autonomia decisionale del soggetto designato che non è correlato
al concerto di unità produttiva (od organizzativa, come nel settore privato).
È
chiaro che esiste un vincolo legale,
esplicito nel D.Lgs 81/2008: a un datore di lavoro corrisponde un responsabile
del servizio prevenzione e protezione, un solo RSPP per ogni datore di lavoro,
e che non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più
RSPP, mentre potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e
protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più
ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Introdotti nuovi obblighi di qualificazione professionale
Con l'entrata in vigore della prima parte della restrizione n. 74 del REACh,
introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149, che riguarda i
prodotti a base di diisocianati SCHIUME, RESINE BICOMPONENTI, ADESIVI,
SIGILLANTI, RIVESTIMENTI, VERNICI e PITTURE, eccoVi la novità: OBBLIGO
per gli utilizzatori dei prodotti etichettati come diisocianati ad una specifica
formazione quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto
2023, che prevede un modulo di formazione generale e eventuali moduli intermedi
ed avanzati per alcuni specifici utilizzi, col seguente schema:
MODULO
1 - training base per tutti gli usi industriali e
professionali; durata 90 minuti
- chimica dei diisocianati; pericoli
di tossicità (compresa tossicità acuta) - esposizione ai diisocianati - valori
limite di esposizione professionale - modalità di sviluppo della
sensibilizzazione - odore come segnale di pericolo - importanza della
volatilità per il rischio - viscosità, temperatura e peso molecolare dei
diisocianati - igiene personale - attrezzature di protezione individuale
necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro
limitazioni - rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione -
rischio connesso al processo di applicazione utilizzato - sistema di protezione
della pelle e delle vie respiratorie - ventilazione - pulizia, fuoriuscite,
manutenzione - smaltimento di imballaggi vuoti - protezione degli astanti -
individuazione delle fasi critiche di manipolazione - sistemi di codici
nazionali specifici (se pertinente) - sicurezza basata sui comportamenti
(behaviour-based)
MODULO 2- training
intermedio: durata 110 minuti
manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per
la produzione di schiuma) - applicazione a spruzzo in cabina ventilata -
applicazione con rullo - applicazione con pennello - applicazione per immersione
o colata - trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non
completamente stagionati che non sono più caldi - pulitura e rifiuti.
qualsiasi altro uso con
un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione deve comprendere
almeno i seguenti argomenti:
tutti quelli del training base • ulteriori aspetti basati sui comportamenti
(behaviour-based) - manutenzione - gestione dei cambiamenti - valutazione delle
istruzioni di sicurezza esistenti - rischio connesso al processo di applicazione
utilizzato.
MODULO 3 - training avanzato:
durata 120 minuti (QUESTO MODULO VALE E COMPRENDE I MODULI 1, 2 suddetti) e
comprende i seguenti argomenti:
manipolazione di articoli non
completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi) - applicazioni
per fonderie - manutenzione e riparazioni per le quali è necessario
accedere alle attrezzature - manipolazione all’aperto di formulazioni
calde o bollenti (> 45 °C; - applicazione a spruzzo all’aperto, con
ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni
industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume,
elastomeri);
qualsiasi altro uso con
un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione; deve comprendere
almeno i seguenti argomenti:
- tutti quelli del training base - tutti quelli del training intermedio -
eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti -
applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina - manipolazione
all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C).
Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli
“utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti inclusi, ovvero non
solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani), e
coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono
incaricati della supervisione di tali attività. Inoltre, il fornitore dei
prodotti che ricadono nell’ambito della restrizione deve assicurarsi che i
propri clienti a valle possano accedere ai suddetti corsi di formazione.
Gestione Sicurezza propone ai propri Clienti tali corsi in modalità E-Learning,
con la possibilità di scelta del corso previsto per la propria attività (training
base, training intermedio e training avanzato - quest'ultima
modalità è consigliata).
Il costo per ciascun modulo è euro 50 + iva 22 a persona.
Per la consulenza inerente la normativa in questione potete contattare
direttamente il Sig. SIMONE PELLEGRINOTTI (che ci legge in copia). Mentre per l'aspetto
formativo succitato potete contattare il nostro ufficio formazione al
0437937140
Vi ricordiamo che a fine anno si deve effettuare
la stampa
definitiva del registro di carico e scarico.
Invitiamo chi non avesse ancora
chiuso il 2022 e non fosse sicuro del lavoro fatto durante l’anno, a contattare Simone per il controllo e la
sistemazione definitiva delle registrazioni: simone@gestionesicurezza.eu
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