SICUREZZA SUL LAVORO, COSA CAMBIA DAL 7 APRILE 2026
9 Aprile 2026

Dal 7 aprile 2026 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge n. 34/2026, Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo scorso. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 81/2008 , Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, su cinque fronti, anche se le novità riguardano tutte le imprese, non soltanto le PMI.

Ci soffermiamo in particolare su:

LAVORO AGILE
L’art. 11 della L. 34/2026 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile deve consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare riguardo all’uso dei videoterminali. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione.

Le sanzioni:
- la Legge modifica contestualmente l’ art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008. La mancata consegna dell’informativa è punita con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 (importi rivalutati ex D.D. INL n. 111/2023). Si tratta di sanzioni penali, applicabili alle condotte commesse a partire dal 7 aprile 2026.

Chi deve applicare gli adempimenti:
tutte le imprese che abbiano in essere rapporti di lavoro agile ai sensi della Legge n. 81/2017, senza distinzione di settore o dimensione, sono tenute ad applicare le nuove norme. Ossia devono:
- Redigere o aggiornare l’informativa scritta annuale con i rischi specifici del lavoro da remoto;
- Consegnarla al lavoratore e all’RLS con modalità tracciabili (PEC, firma per ricevuta, piattaforma digitale con log);
- Verificare la coerenza tra informativa e Documento di Valutazione dei Rischi, valutando l’integrazione del DVR con i rischi del lavoro agile;
-  Conservare la documentazione comprovante l’adempimento.

FORMAZIONE DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE
L’art. 10, comma 1, lett. a) inserisce la nuova lettera b-bis nel comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. La formazione e, ove previsto, l’addestramento sulla sicurezza devono essere erogati anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cassa integrazione guadagni.
Il comma 2 del medesimo articolo interviene anche sull’art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012, precisando che tra i corsi di formazione o riqualificazione che il lavoratore sospeso è tenuto a seguire rientrano espressamente quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO SU VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE
- L’art. 9 aggiorna l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per agricoltura e frutteti sono ora soggette a verifica periodica triennale. Viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per carrelli elevatori e veicoli operanti esclusivamente all’interno di aree aziendali chiuse o in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.

Il nostro team è sempre a completa disposizione per ogni necessità.