SICUREZZA SUL LAVORO, COSA CAMBIA DAL 7 APRILE 2026
9 Aprile 2026
Dal 7 aprile 2026 sono entrate in
vigore le disposizioni della Legge n. 34/2026, Legge annuale per le
Piccole e Medie Imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo
scorso. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 81/2008
, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, su cinque fronti,
anche se le novità riguardano tutte le imprese, non soltanto le PMI.
Ci soffermiamo
in particolare su:
LAVORO AGILE
L’art. 11
della L. 34/2026 inserisce il nuovo comma
7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro che
impiega personale in modalità agile deve consegnare, con cadenza almeno
annuale, un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’informativa deve individuare i
rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti
estranei alla disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare riguardo
all’uso dei videoterminali. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione
delle misure di prevenzione.
Le sanzioni:
- la
Legge modifica contestualmente l’
art. 55, comma 5, lett. c) del
D.Lgs. 81/2008.
La mancata
consegna dell’informativa è punita con l’arresto da due a quattro mesi oppure
con l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 (importi rivalutati ex D.D. INL n.
111/2023). Si tratta di sanzioni penali, applicabili alle condotte commesse a
partire dal 7 aprile 2026.
Chi deve applicare
gli adempimenti:
tutte le imprese che
abbiano in essere rapporti di lavoro agile ai sensi della Legge n. 81/2017, senza
distinzione di settore o dimensione, sono tenute ad applicare le nuove norme.
Ossia devono:
- Redigere
o aggiornare l’informativa scritta annuale con i rischi specifici del lavoro da
remoto;
- Consegnarla
al lavoratore e all’RLS con modalità tracciabili (PEC, firma per ricevuta,
piattaforma digitale con log);
- Verificare
la coerenza tra informativa e Documento di Valutazione dei Rischi, valutando
l’integrazione del DVR con i rischi del lavoro agile;
- Conservare
la documentazione comprovante l’adempimento.
FORMAZIONE DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE
L’art. 10, comma
1, lett. a) inserisce la nuova lettera b-bis nel comma 4 dell’art. 37
del D.Lgs. 81/2008. La formazione e, ove previsto, l’addestramento sulla
sicurezza devono essere erogati anche durante i periodi di sospensione o
riduzione dell’orario di lavoro per cassa integrazione guadagni.
Il comma 2 del
medesimo articolo interviene anche sull’art. 4, comma 40, della Legge n.
92/2012, precisando che tra i corsi di formazione o riqualificazione che il
lavoratore sospeso è tenuto a seguire rientrano espressamente quelli in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO SU VERIFICHE PERIODICHE
ATTREZZATURE
- L’art.
9 aggiorna l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Le piattaforme di
lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per
agricoltura e frutteti sono ora soggette a verifica periodica triennale.
Viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per carrelli elevatori
e veicoli operanti esclusivamente all’interno di aree aziendali chiuse o
in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.
Il nostro team è sempre a completa disposizione per ogni necessità.
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Zorzi Paolo
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