SICUREZZA DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

21 Gennaio 2026

La recente tragedia di Crans-Montana ha riproposto all’attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo. Il Ministro dell’Interno ha inviato a tutti i Prefetti una direttiva per “intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva, l’attività di controllo sulle attività di intrattenimento al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori”.

La circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 674 del 15.01.2026, ALLEGATA , fornisce indirizzi uniformi per distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di bar e ristorazione dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, imponendo regole più severe per i secondi.

Il Viminale ricorda che bar e ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021.

La pianificazione dell'emergenza antincendio deve considerare tutti gli occupanti, non solo i lavoratori.

Il piano antincendio è obbligatorio anche nei locali aperti al pubblico con oltre 50 persone presenti contemporaneamente, con attenzione specifica alle persone con esigenze speciali.

In particolare, il D.M. 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:
-   luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
-   luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
-   luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (elenco attività soggette alla prevenzione incendi).

      Per ogni ulteriore approfondimento restiamo a vostra completa disposizione.