Il preposto non è responsabile soltanto dei propri diretti sottoposti, ma deve vigilare
anche sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti ad altre imprese presenti
nello stesso cantiere. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione III
penale, con una recente pronuncia che rafforza il ruolo di questa figura
nella gestione dei rischi, evidenziando l’importanza della vigilanza e della
tempestiva segnalazione delle situazioni di pericolo. Nel caso esaminato dalla
sentenza n°
7096/2026, depositata il 23 febbraio, l’infortunio si è verificato a
causa di un ponteggio privo di una parte del piano di calpestio, coperta con
teli in nylon. Questa situazione ha provocato la caduta di un lavoratore
appartenente a un’altra ditta. La Corte ha rilevato che il preposto non aveva
segnalato il pericolo, incidendo così negativamente sulla sicurezza
complessiva del cantiere.
Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 attribuisce
al preposto il compito di sovrintendere alle attività lavorative, garantire
l’applicazione delle direttive ricevute, verificare il corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione e intervenire in presenza di comportamenti non
conformi. Secondo la Cassazione, tali obblighi si estendono a tutti i
lavoratori presenti in cantiere, comprese le imprese terze, e comprendono anche
la segnalazione immediata dei rischi e l’adozione di misure temporanee per
contenerli.
La sentenza conferma dunque la piena
responsabilità del preposto nella tutela della sicurezza collettiva, chiarendo
che la protezione della salute sul luogo di lavoro non può essere limitata
ai soli subordinati diretti