L’Ispettorato Nazionale del Lavoro
(Inl), con la nota ministeriale del 4 giugno 2025 n. 964 chiarisce che se in
cantiere viene trovato un lavoratore formalmente autonomo ma in realtà
subordinato (ovvero “falso autonomo”) senza la patente a crediti, la
sanzione non verrà applicata al lavoratore, ma all’impresa appaltante
che lo ha impiegato. Il committente, invece, non è responsabile per
non aver verificato la patente, poiché solo successivamente è stata accertata
la natura fittizia dell’autonomia.
Le violazioni dell’impresa committente riguardano:
› sanzioni per la riqualificazione del rapporto;
› violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
› mancata patente a crediti (se anch'essa ne era sprovvista).
Non si applica però la sanzione per omessa verifica della
patente, prevista per i lavoratori autonomi, perché il lavoratore era in realtà
subordinato.
Quello che l’Inl ribadisce è che solo le imprese che
utilizzano falsi autonomi per eludere gli obblighi di legge vengono sanzionate,
mentre i lavoratori non subiscono penalità improprie.