Richieste di integrazione salariale
per sospensione/riduzione dell’attività lavorativa a causa del
caldo eccessivo

7 Luglio 2025

l’INPS, con il messaggio 2130 del 03/07/2025, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di richiesta delle prestazioni di integrazione salariale (trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) - assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) o dai Fondi di solidarietà bilaterali (FSBA) – cassa integrazione per operai e impiegati dipendenti da imprese agricole (CISOA) per quanto compatibili) a fronte delle sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa dovute alle attuali condizioni climatiche, influenzate da temperature notevolmente superiori alla media stagionale.

Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative:
- indicate nelle ordinanze di pubblica utilità (in questo caso dovrà essere trasmessa una richiesta con causale "sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”)
- nel corso dei/delle quali le temperature eccessive non consentano il regolare svolgimento delle attività lavorative (in questo caso dovrà essere trasmessa una richiesta con causale “evento meteo per temperature elevate”).

Le richieste possono essere trasmesse sia per le lavorazioni in spazi aperti sia per le lavorazioni svolte in luoghi chiusi, quando all’interno degli stessi non sia possibile beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

https://proemail.img.musvc3.net/static/35977/documenti/83/ListDocuments/INPS%20Messaggio-numero-2130-del-03-07-2025.pdf