NUMERO ADDETTI ANTINCENDIO IN AZIENDA
In data 2 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto
Ministero dell'Interno relativo ai Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro
in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3, lett. a) punto
4 e lettera b) del decreto legislativo 9.4.2008 n. 81.
Uno dei rischi più comuni e riconosciuti che può
compromettere la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione delle loro
attività è il rischio di incendio. Il testo unico sulla sicurezza stabilisce,
definisce e regolamenta la figura dell’addetto antincendio.
L'Addetto Antincendio è il lavoratore incaricato di attuare
le misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione
delle emergenze che da essa possono scaturire.
Per garantire la prevenzione incendi i datori di lavoro designano
i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzione e di lotta
contro gli incendi, ai quali devono assicurare un’adeguata e specifica
FORMAZIONE, nonché un periodico AGGIORNAMENTO.
La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale
il numero degli addetti antincendio che devono essere designati e quindi
formati in azienda, fatti salvi casi specifici relativi a particolari
situazioni, in attività soggette al controllo di prevenzione incendi (ad
esempio ospedali, alberghi, ecc.)
Pertanto, il numero degli addetti antincendio da nominare,
non è determinato dal legislatore ma viene stabilito dal datore di lavoro,
tenendo in considerazione le dimensioni ed i rischi specifici dell’azienda.
Il Decreto 02.09.2021 al punto 2.1 comma 2 dell'allegato II,
fornisce però alcuni vincoli importanti: "Il piano di emergenza deve
identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati
di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di
personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in
relazione alle turnazioni ed alle assenze ordinariamente prevedibili".
Per questo motivo, anche per le attività più piccole, gli
addetti antincendio devono “partire” da un numero minino di 2 persone, perché
in caso di ferie, malattia, assenza di un addetto all’emergenza, essendo state
incaricate n. 2 persone, l’edificio/attività non rimane priva di personale
formato.
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Zorzi Paolo
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