LA VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA
FORMAZIONE DOPO L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025
10 Marzo 2026
L’Accordo
Stato Regioni ha recepito il principio di effettività della formazione,
disciplinando nel dettaglio le modalità di questa verifica.
L’obiettivo
imposto dalla nuova normativa è superare la logica del test di apprendimento somministrato al termine del corso. L’obbligo ora consiste nel valutare
la reale ricaduta della formazione sui comportamenti e sulle pratiche
lavorative quotidiane. Il datore di lavoro deve essere in grado di
dimostrare, anche a distanza di tempo, che le conoscenze e le competenze
acquisite sono state effettivamente applicate e interiorizzate dai lavoratori,
portando a un cambiamento misurabile nell’esercizio del proprio ruolo in
azienda.
LA VERIFICA EFFICACIA FORMAZIONE: AMBITI E RESPONSABILITÀ
La responsabilità della verifica
efficacia formazione è attribuita in modo inequivocabile al datore di lavoro.
Questa figura, pur potendo avvalersi del supporto del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) per le attività operative, rimane l’unico
titolare dell’obbligo.
L’accordo specifica che la
valutazione deve essere condotta a posteriori, ovvero a una certa
distanza temporale dalla conclusione dell’intervento formativo. La
verifica deve avvenire durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e
deve essere ripetuta nel tempo, per assicurare che i comportamenti sicuri si
consolidino.
La normativa non stabilisce
una frequenza predeterminata, lasciando al datore di lavoro il compito di
definirla in base alle proprie valutazioni dei rischi e all’organizzazione
aziendale. Un aspetto cruciale del nuovo accordo è l’ambito di
applicazione: la valutazione non è finalizzata a misurare l’efficacia di un
singolo corso, ma dell’intero percorso formativo ricevuto dal lavoratore in
relazione al suo ruolo. Di conseguenza, l’obbligo si estende a tutti i
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusi quelli
non specificamente previsti dall’accordo stesso.
STRUMENTI DI MISURAZIONE E OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE
Per consentire ai datori di
lavoro di adempiere al nuovo obbligo, l’accordo stato-regioni 2025 elenca una
serie di strumenti e modalità operative. Tra questi, figurano:
- i questionari di autovalutazione, che
devono essere progettati per analizzare elementi specifici come la reale
percezione del pericolo da parte del lavoratore e la sua conoscenza delle
misure di sicurezza aziendali;
- L’analisi infortunistica aziendale.
Questa analisi deve essere condotta confrontando i dati prima e dopo
l’intervento formativo e deve includere obbligatoriamente anche l’analisi dei
“mancati infortuni” (near miss). Qualora l’analisi evidenzi carenze, il
datore di lavoro dovrà adottare specifiche azioni correttive;
- l’osservazione sul campo dei comportamenti dei
lavoratori, effettuata tramite apposite check list di valutazione definite in fase di progettazione. Si deve pertanto definire una checklist che
risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha
adottato dei comportamenti sicuri.
Infine, l’efficacia formativa e
il raggiungimento dei risultati attesi diventano un punto formale da discutere
e verbalizzare durante la riunione periodica.
Per completare il processo e garantire la dimostrabilità
dell’adempimento in sede di vigilanza, è necessario predisporre un archivio
ordinato di tutte le valutazioni effettuate, documentando l’intero processo di
verifica.
Rimaniamo a disposizione per informazioni in merito al
sistema di verifica dell’efficacia della formazione che abbiamo messo a punto,
in relazione ai corsi da noi somministrati al quale POTETE già aderire in fase
di iscrizione on line, come visualizzabile
Consulenza & Servizi per la
COMUNICAZIONE
Zorzi Paolo
Santa Giustina (BL)
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