LA VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DOPO L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025

10 Marzo 2026

L’Accordo Stato Regioni ha recepito il principio di effettività della formazione, disciplinando nel dettaglio le modalità di questa verifica.

L’obiettivo imposto dalla nuova normativa è superare la logica del test di apprendimento somministrato al termine del corso. L’obbligo ora consiste nel valutare la reale ricaduta della formazione sui comportamenti e sulle pratiche lavorative quotidiane. Il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare, anche a distanza di tempo, che le conoscenze e le competenze acquisite sono state effettivamente applicate e interiorizzate dai lavoratori, portando a un cambiamento misurabile nell’esercizio del proprio ruolo in azienda.

LA VERIFICA EFFICACIA FORMAZIONE: AMBITI E RESPONSABILITÀ
La responsabilità della verifica efficacia formazione è attribuita in modo inequivocabile al datore di lavoro. Questa figura, pur potendo avvalersi del supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per le attività operative, rimane l’unico titolare dell’obbligo.
L’accordo specifica che la valutazione deve essere condotta a posteriori, ovvero a una certa distanza temporale dalla conclusione dell’intervento formativo. La verifica deve avvenire durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e deve essere ripetuta nel tempo, per assicurare che i comportamenti sicuri si consolidino.
La normativa non stabilisce una frequenza predeterminata, lasciando al datore di lavoro il compito di definirla in base alle proprie valutazioni dei rischi e all’organizzazione aziendale. Un aspetto cruciale del nuovo accordo è l’ambito di applicazione: la valutazione non è finalizzata a misurare l’efficacia di un singolo corso, ma dell’intero percorso formativo ricevuto dal lavoratore in relazione al suo ruolo. Di conseguenza, l’obbligo si estende a tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusi quelli non specificamente previsti dall’accordo stesso.

STRUMENTI DI MISURAZIONE E OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE
Per consentire ai datori di lavoro di adempiere al nuovo obbligo, l’accordo stato-regioni 2025 elenca una serie di strumenti e modalità operative. Tra questi, figurano: 
-    i questionari di autovalutazione, che devono essere progettati per analizzare elementi specifici come la reale percezione del pericolo da parte del lavoratore e la sua conoscenza delle misure di sicurezza aziendali;

-     L’analisi infortunistica aziendale. Questa analisi deve essere condotta confrontando i dati prima e dopo l’intervento formativo e deve includere obbligatoriamente anche l’analisi dei “mancati infortuni” (near miss). Qualora l’analisi evidenzi carenze, il datore di lavoro dovrà adottare specifiche azioni correttive;

-     l’osservazione sul campo dei comportamenti dei lavoratori, effettuata tramite apposite check list di valutazione definite in fase di progettazione. Si deve pertanto definire una checklist che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri.

Infine, l’efficacia formativa e il raggiungimento dei risultati attesi diventano un punto formale da discutere e verbalizzare durante la riunione periodica.
Per completare il processo e garantire la dimostrabilità dell’adempimento in sede di vigilanza, è necessario predisporre un archivio ordinato di tutte le valutazioni effettuate, documentando l’intero processo di verifica.

Rimaniamo a disposizione per informazioni in merito al sistema di verifica dell’efficacia della formazione che abbiamo messo a punto, in relazione ai corsi da noi somministrati al quale POTETE già aderire in fase di iscrizione on line, come visualizzabile 

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