I CONTROLLI VVF 2026:
COSA CAMBIA PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE
19 giugno 2026
La Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco, con circolare n.
10910 del 4 giugno 2026 ha definito il piano dei controlli
di prevenzione incendi per il 2026.
Il programma prevede 9.000 controlli su tutto il
territorio nazionale, in continuità con l’attività ispettiva prevista
dall’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e riguarderà:
- I
pubblici esercizi e attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
- Eventuali
altre attività (industriali, artigianali, commerciali e civili) che qualificano
maggiormente il territorio della regione interessata.
Non solo
controlli generali: verifiche mirate sulle singole misure
L’aspetto più rilevante non è solo il
numero delle ispezioni, ma il metodo.
Le visite ispettive potranno
concentrarsi anche su singole misure di prevenzione incendi, senza
necessariamente estendersi all’intera attività.
Tra gli elementi richiamati rientrano:
· reazione al fuoco
dei materiali;
· resistenza al
fuoco delle strutture;
· compartimentazione;
· vie di esodo;
· gestione della
sicurezza antincendio;
· impianti di
spegnimento;
· sistemi di
rivelazione incendio;
· sistemi di
controllo fumo e calore;
· impianti
tecnologici, come fotovoltaico e infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici.
Il punto critico: mantenere la sicurezza nel tempo
Per molte organizzazioni il rischio è
chiaro: concentrarsi sulla conformità iniziale e trascurare il mantenimento
delle misure nel tempo.
Una compartimentazione correttamente
progettata può perdere efficacia se, negli anni, viene alterata da interventi
impiantistici non controllati.
Allo stesso modo, un sistema di
evacuazione fumo conforme al collaudo può non garantire più le prestazioni
previste se non viene mantenuto correttamente.
Gestione antincendio: una criticità spesso sottovalutata
Anche la gestione della sicurezza
antincendio diventa centrale.
Durante le verifiche possono emergere
criticità come:
· registri di
controllo incompleti;
· procedure di
emergenza non aggiornate;
· personale non
adeguatamente formato;
· manutenzioni non
tracciate;
· modifiche interne
non valutate dal punto di vista antincendio.
Cosa significa per le attività soggette al DPR
151/2011
Per le attività soggette alla
prevenzione incendi, rientranti nell’Allegato I al DPR 151/2011, il tema non è
solo rispettare una norma al momento dell’avvio o del rinnovo.
Il vero punto è mantenere nel
tempo condizioni di sicurezza coerenti con il progetto approvato.
Per ogni ulteriore approfondimento restiamo a vostra
disposizione.
Consulenza & Servizi per la
COMUNICAZIONE
Zorzi Paolo
Santa Giustina (BL)
cell. 346 9770861