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FAQ | RISPOSTA | AMBITO | ARGOMENTO |
Come si individua il datore di lavoro? | Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro, ha la responsabilità dell‘organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In un’impresa individuale la sua individuazione è facile. Più complessa in una società, dove spesso i poteri di spesa sono attribuiti a più persone (soci o membri del CDA). In tali situazioni si può dire che tutti i soggetti che hanno il potere di amminisitrazione/spesa sono originariamente identificabili come datori di lavoro e quindi sono singolarmente imputabili in caso di inosservanza delle norme di sicurezza. Per ovviare a questa situazione è possibile “isolare” la responsabilità su uno dei potenziali datori di lavoro con un atto formale di attribuzione di poteri organizzativi e di spesa in materia di sicurezza | Sicurezza | Organizzazione ruoli |
La sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria? | La sorveglianza sanitaria, con la nomina del medico competente, è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge. I casi fondamentali in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria sono elencati nel D.Lgs. 81/08, e riguardano normalmente il superamento delle soglie di azione di rischi per la salute (es. rumore, vibrazioni, chimico). Fuori dai casi in cui è obbligatoriamente prevista la sorveglianza sanitaria è proibita, salvo l’estensione a situazioni non obbligatorie ma emerse a seguito di valutazione dei rischi. È opportuno che nel DVR vengano evidenziati i rischi per i quali viene attivata la sorveglianza sanitaria indicando il fattore di rischio e la motivazione, in particolare in caso di situazioni “discrezionali” poligono | Medicina del Lavoro | Sorveglianza sanitaria |
Quando deve essere aggiornato il DVR? | Non è prevista una scadenza precisa per l'aggiornamento del DVR. Il DVR è stato aggiornato due ogni volta che si verificano situazioni che possono evidenziare una modifica nelle condizioni di sicurezza come, ad esempio, infortuni, malattie professionali, incidenti, introduzione di nuove attrezzature o sostanze, assunzioni/dimissioni di personale, modifiche del lay-out aziendale, triangolo. | Sicurezza | Documento di valutazione dei rischi e valutazione di rischi specifici |
Quali sono le diverse tipologie di VISITE MEDICHE del Lavoro? | Esistono diversi tipi di visita medica del lavoro, a seconda del momento e della motivazione con cui vengono effettuate: LA VISTA MEDICA PREVENTIVA O PREASSUNTIVA: serve per accertarsi che il lavoratore sia idoneo alla mansione che gli è stata affidata e non ci siano controindicazioni per la sua salute. Questa visita può essere fatta anche prima dell’assunzione o poco tempo dopo che il lavoratore è stato assunto. Nota: contrariamente alle altre visite che vanno effettuate durante l’orario di lavoro, la visita preassuntiva non si svolge durante l’orario di lavoro in quanto l’azienda non ha ancora assunto il lavoratore. LA VISITA MEDICA PERIODICA: comprende tutte quelle visite che vengono svolte periodicamente (secondo periodicità riportata sul Protocollo Sanitario, ma a volte anche più spesso delle classiche scadenze) dal Medico del Lavoro per monitorare l’andamento delle condizioni del lavoratore. LA VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE: La visita medica su richiesta del lavoratore è una visita medica che il dipendente può richiedere al Medico Competente in qualsiasi momento, indipendentemente dalle scadenze previste dal programma di Sorveglianza Sanitaria. Questa possibilità è un diritto sancito dal Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro all'Art. 41 (D.Lgs. 81/2008) e rappresenta uno strumento importante per la tutela della salute del lavoratore. LA VISITA MEDICA AL CAMBIO DI MANSIONE: La visita medica al cambio di mansione è una visita medica aziendale che il lavoratore deve effettuare quando viene assegnato a una nuova mansione che presenta rischi diversi o maggiori rispetto a quella precedente. Questa visita è obbligatoria per legge, come stabilito dal Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e ha lo scopo di verificare l'idoneità al lavoro del dipendente rispetto alle nuove mansioni che dovrà svolgere. LA VISITA MEDICA AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: La visita medica al termine del rapporto di lavoro è una visita medica aziendale che il lavoratore deve effettuare al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Questa visita non è sempre obbligatoria, ma è prevista in specifiche situazioni, come nel caso di esposizione a particolari rischi durante l'attività lavorativa. LA VISITA MEDICA PRIMA DELLA RIPRESA DEL LAVORO, DOPO UN'ASSENZA DI PIÙ DI 60 GIORNI CONTINUATIVI: La legge 81/08, chiamata anche Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro stabilisce che all’interno della Sorveglianza Sanitaria è compresa anche la visita medica per il rientro dopo 60 giorni di assenza. Il lavoratore (con mansione soggetta a Sorveglianza Sanitaria) assente da lavoro per motivi di salute, a causa di malattia o infortunio, per una durata superiore a 60 giorni continuativi, deve svolgere una visita medica di idoneità specifica alla mansione, prima di poter riprendere la sua attività in totale sicurezza. LA VISITA MEDICA PER INTEGRAZIONE ALLA MANSIONE: La visita medica per integrazione alla mansione viene effettuata nel caso in cui un lavoratore sia già stato visitato per la mansione attuale ma deve essere visitato nuovamente per l’aggiunta di un compito che prevede l’aggiunta di un accertamento non previsto in precedenza. Ad esempio un operaio addetto alla produzione che ora ha effettuato il corso carrellisti per l’utilizzo del muletto dovrà aggiungere gli accertamenti previsti per l’utilizzo del mezzo. | Medicina del Lavoro | Sorveglianza sanitaria |
Che differenza c’e’ tra visita medica PREASSUNTIVA e PREVENTIVA? | La visita preventiva viene effettuata dopo l'assunzione, mentre la visita medica preassuntiva viene effettuata prima dell'assunzione del lavoratore. Il Datore di Lavoro non è obbligato ad assumere un candidato che risulti non idoneo alla mansione specifica durante la visita medica preassuntiva. Questo principio è sancito dal D.Lgs. 81/08 e ribadito dalla Legge 203/2024, che estende la visita medica preventiva alla fase preassuntiva proprio per garantire che il lavoratore sia idoneo dal punto di vista sanitario a svolgere le mansioni previste. Il lavoratore non può rifiutarsi di svolgere la visita medica del lavoro. | Medicina del Lavoro | Sorveglianza sanitaria |
Se il lavoratore da assumere è già in possesso di un giudizio di vista medica effettuata con il precedente Datore di Lavoro posso reputarla valida anche per la mia attività? | NO, al cambio Datore di Lavoro la visita medica va sempre nuovamente effettuata, anche se la mansione svolta è la medesima, con il Medico nominato per l’Azienda e con il protocollo e i rischi definiti per quella realtà lavorativa. E’ importante ricordare al lavoratore, anche per iscritto, di recuperare la precedente cartella sanitaria e di rischio e di portarla in fase di nuova visita Medica per permettere al Medico di prenderne atto. In questo modo, il Medico Competente può valutare se gli esami strumentali e di laboratorio prodotti, possono essere ritenuti validi e idonei all’emissione dell’idoneità oppure se ritenere necessaria la ripetizione degli stessi. | Medicina del Lavoro | Sorveglianza sanitaria |
La nomina del preposto è obbligatoria? | La normativa non prevede un obbligo di nomina, bensì di INDIVIDUAZIONE dei preposti da parte del datore di lavoro. La norma non specifica le modalità dell’individuazione ma, trattandosi di un obbligo sanzionato, è consigliabile per il datore di lavoro creare le condizioni per poter dimostrare di avere adempiuto, procedendo con una nomina formale e inserendo i preposti nei principali documenti in materia di sicurezza ( DVR, POS, DUVRI). | Sicurezza | Organizzazione ruoli |
La vigilanza aziendale sull’applicazione delle norme di sicurezza è obbligatoria? | L’effettuazione dell’attività di vigilanza interna sull’effettiva applicazione delle misure di prevenzione è un obbligo preciso del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. f). La mancata sorveglianza è sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96. Pur non essedo espressamente previsto l’obbligo di formalizzarla è evidente che la presenza di documentazione che attesti l’effettuazione dell’attività di vigilanza aiuta il datore di lavoro a difendersi in caso di evento lesivo (verbali di ispezione, check list di controllo compilate, contestazioni formali). Il datore di lavoro può esercitare la vigilanza direttamente o individuando altri soggetti a cui delegarla (dirigenti e preposti). È consigliabile strutturare l’attività di vigilanza in maniera che sia continua - nel tempo e nei diversi luoghi in cui si articola il lavoro - e completa – relativamente ai contenuti. | Sicurezza | Organizzazione ruoli |
Chi elabora il DVR? | L' Effettuazione della valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il medico competente. Il datore di lavoro deve attribuire una data certa al DVR e deve firmarlo | Sicurezza | Documento di valutazione dei rischi e valutazione di rischi specifici |
Che forma deve avere il DVR? Può essere in forma digitale? | La norma non prevede una particolare forma per il DVR, ma indica testualmente (D.Lgs.81/08 art.27 c.2) che “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”. Il DVR può anche essere tenuto su supporto informatico | Sicurezza | Documento di valutazione dei rischi e valutazione di rischi specifici |
Quanti addetti antincendio devono essere designati dal datore di lavoro? | La norma non definisce in astratto il numero di addetti antincendio da designare limitandosi a dire che devono essere in numero sufficiente tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Il numero e la dislocazione degli addetti antincendio emerge dalla valutazione del rischio di incendio e deve tenere conto di molte variabili: livello del richio di incendio, numero e dislocazione delle persone presenti, tipologia di locali. | Sicurezza | Organizzazione ruoli |
Quanti addetti al primo soccorso devono essere designati dal datore di lavoro? | La norma non definisce in astratto il numero di addetti al primo soccorso che vanno designati limitandosi a dire che devono essere in numero sufficiente tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. | Sicurezza | Organizzazione ruoli |
Un lavoratore può rifiutare la designazione ad addetto all' antincendio e al primo soccorso? | Il lavoratore può rifiutare la designazione ma solo per giustificato motivo. | Sicurezza | Organizzazione ruoli |
La designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS) è un obbligo del datore di lavoro? | La nomina/designazione del RLS non è un obbligo del datore di lavoro bensì una facoltà dei lavoratori che la possono esercitare eleggendo un collega, designando uno dei componenti delle RSU/RSA - dove sono formate - o optando per la rappresentanza territoriale, dove questa è istituita. Il datore di lavoro non ha alcun obbligo di sollecitare o informare sull'esercizio della facoltà e, se questa non viene esercitata, l'istituto della rappresentanza risulta non attivato. | Sicurezza | Organizzazione ruoli |
Chi è il dirigente per la sicurezza? | Il dirigente per la sicurezza è una figura alla quale il datore di lavoro può attribuire poteri, anche molto ampi, relativi all'organizzazione della sicurezza e alla sorveglianza su di essa. Non è una figura obbligatoria e normalmente è tipica delle aziedna medio/grandi dove risulta opportuna una organizzazione per la sicurezza più articolata. | Sicurezza | Organizzazione ruoli |
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