ADIBIRE
AL LAVORO IL MINORE:
OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITI
26 giugno 2026
Richiamiamo l’attenzione sulle disposizioni in materia di
tutela del lavoro minorile, con particolare riferimento agli adempimenti
obbligatori e ai limiti di legge per la sicurezza e la salute dei minori.
Età minima e
obbligo scolastico
Ai sensi degli
artt. 1 e 3 della L. 977/1967, come modificati dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs.
262/2000, l’ammissione al lavoro dei minori è soggetta alle seguenti condizioni
cumulative:
- Età minima: il minore deve aver compiuto almeno 16 anni. I minori di età
inferiore non possono essere ammessi al lavoro, salvo le deroghe espressamente
previste per attività di natura culturale, artistica, sportiva o pubblicitaria
(art. 4, L. 977/1967), previa autorizzazione della Direzione Territoriale del
Lavoro.
- Assolvimento dell’obbligo scolastico: il minore deve aver adempiuto all’obbligo di
istruzione, elevato a 10 anni dalla L. 296/2006 (art. 1, comma 622),
corrispondente al termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo
grado.
Pertanto, anche un
sedicenne che non abbia ancora completato il biennio delle superiori non può
essere ammesso al lavoro a tempo pieno. In tali casi è possibile ricorrere
all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43, D.Lgs.
81/2015), che concilia formazione scolastica e attività lavorativa.
Quadro normativo di
riferimento
La disciplina a
tutela dei lavoratori minorenni si fonda sulle seguenti fonti normative
principali:
- L. 17 ottobre 1967, n. 977 – Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (art. 8: obbligo
di visita medica preventiva prima dell’ammissione al lavoro);
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 – Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 – Integrazioni e modifiche alla L. 977/1967;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 41:
sorveglianza sanitaria; art. 28: valutazione dei rischi comprensiva della
tutela dei lavoratori minori);
· Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 51907/2016 – Conferma
dell’obbligo di visita medica preventiva ex art. 8 L. 977/1967 anche per le
aziende prive di medico competente.
Obbligo di
sorveglianza sanitaria: i due scenari
L’art. 8 della L.
977/1967, come modificato dal D.Lgs. 345/1999, stabilisce che nessun minore può
essere adibito al lavoro senza aver effettuato una visita medica preventiva, da eseguirsi prima
dell’inizio dell’attività lavorativa.
L’obbligo si
articola in due scenari:
Scenario 1 –
Azienda soggetta a sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008)
Ove la valutazione
dei rischi (DVR) abbia già determinato l’obbligo di sorveglianza sanitaria, il
minore deve essere sottoposto a visita medica preventiva da parte del medico
competente aziendale, con rilascio del giudizio di idoneità e relativa
certificazione, prima di essere adibito al lavoro. Sono previste inoltre visite
periodiche con la frequenza stabilita dal medico competente.
Scenario 2 –
Azienda non soggetta a sorveglianza sanitaria
Qualora la
valutazione dei rischi non imponga la sorveglianza sanitaria e l’azienda sia
priva di medico competente, permane comunque l’obbligo di visita medica
preventiva ai sensi dell’art. 8 L. 977/1967 (confermato da Cass. Pen. n.
51907/2016). La visita deve essere effettuata prima dell’inizio del rapporto di
lavoro e può essere espletata presso:
- ULSS1-Dolomiti – CUP, tel. 0437 1849900 (modulistica disponibile su www.aulss1.veneto.it/certificazioni-1)
- In alcuni casi, il certificato può essere rilasciato anche dal Medico di
medicina generale (MMG) del minore.
Promemoria: divieti
e limitazioni per i lavoratori minorenni
Ai sensi della L.
977/1967 (artt. 6–11), come modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs.
262/2000, sono vietati o limitati per i minori i seguenti aspetti:
A) Lavori vietati
in assoluto (art. 6 e Allegato I, L. 977/1967)
- Lavori con
esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici pericolosi (es. piombo,
amianto, radiazioni ionizzanti, agenti cancerogeni);
- Lavori comportanti
rischi per la salute derivanti da freddo, caldo, rumore o vibrazioni eccessivi;
- Movimentazione
manuale di carichi pesanti non adeguata all’età e allo sviluppo fisico;
- Lavori in quota,
in ambienti confinati o in atmosfere esplosive/infiammabili;
- Utilizzo di
macchine, attrezzature e impianti pericolosi non conformi all’età;
- Lavori che
comportano rischi per la moralità e la psiche del minore.
B) Divieto di
somministrazione di bevande alcoliche
È fatto divieto
assoluto:
- per i lavoratori minorenni, di somministrare o servire a terzi,
nell’espletamento delle proprie mansioni, bevande alcoliche, ai sensi
dell’articolo188 del R.D. 635/1940;
- per datori di lavoro, colleghi e gestori di mense aziendali, di
somministrare bevande alcoliche ai lavoratori minorenni nei luoghi di
lavoro e nelle mense stesse, ai sensi dell’art. 15 della L. 977/1967, dell’art.
6 della L. 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcolcorrelati) e dell’art 689 del Codice penale.
Il divieto riguarda
in particolare:
- La somministrazione, da parte di lavoratori minorenni, di qualsiasi
bevanda alcolica (vino, birra, superalcolici) a terze parti, anche se si tratta
di esercizi pubblici nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande
alcoliche non costituisce prestazione unica o essenziale;
- La somministrazione diretta, da parte del datore di lavoro, dei colleghi
o del gestore della mensa, ai lavoratori minorenni di qualsiasi bevanda
alcolica (vino, birra, superalcolici);
- La messa a disposizione di bevande alcoliche tramite distributori
automatici accessibili ai minori;
- La tolleranza del consumo di alcolici durante l’orario di lavoro.
Sanzione: la violazione del
divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L.
125/2001 e può integrare responsabilità penale del datore di lavoro in caso di
danni alla salute del minore.
C) Limiti di orario
e riposo (artt. 3–5 e 17, L. 977/1967, come mod.)
- Adolescenti (16–18 anni): orario massimo 8 ore/giorno e 40
ore/settimana; vietato il lavoro notturno (22:00–6:00);
- Pausa obbligatoria di almeno 30 minuti consecutivi quando l’orario
supera le 4,5 ore;
- Riposo settimanale minimo di 2 giorni consecutivi (preferibilmente
comprendenti la domenica);
- Ferie annuali non inferiori a 20 giorni per minori di 18 anni.
Per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento
restiamo a vostra completa disposizione.
Consulenza & Servizi per la
COMUNICAZIONE
Zorzi Paolo
Santa Giustina (BL)
cell. 346 9770861